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Deposito IVA: una soluzione a cui le imprese non possono rinunciare
Magazzini adibiti allo stoccaggio delle merci nei quali l’assolvimento dell’IVA avviene soltanto al momento dell’estrazione. In questo articolo approfondiamo il loro uso e proponiamo un caso pratico di applicazione.
I depositi IVA (o depositi fiscali), disciplinati dall’articolo 50-bis del DL 331/93, sono luoghi fisici, situati all’interno del territorio italiano, nei quali i beni sono introdotti e custoditi fino al momento della loro estrazione. Durante tale periodo i beni vengono immessi in un regime sospensivo d’imposta.
Il ricorso al deposito IVA ha come obiettivo differire il pagamento dell’IVA. Tale differimento si ha in quanto l’assolvimento del tributo non si realizza nel momento in cui i beni vengono introdotti nel deposito ma nel momento in cui vengono estratti.
Fino a tale momento l’imposta rimane sospesa a condizione che i beni, pur subendo trasferimenti e prestazioni di servizi, continuino a rimanere custoditi all’interno del deposito.
Nei depositi IVA possono essere introdotti soltanto beni nazionali e comunitari che non sono destinati ad essere oggetto di vendita al minuto durante il periodo di giacenza in tali locali. Vi possono essere introdotti anche beni provenienti da Paesi non aderenti all’Unione europea ma soltanto se preventivamene immessi in libera pratica.
L’introduzione dei beni comunitari nei depositi IVA avviene, sulla scorta di documenti amministrativi, commerciali o di trasporto, contenenti i dati identificativi dei beni e del soggetto proprietario degli stessi, per conto del quale avviene l’operazione di introduzione.
Occorre quindi rispettare precise formalità nella fase di introduzione.
I beni extracomunitari possono essere introdotti nei depositi IVA solo dopo essere stati immessi in libera pratica in uno Stato della Comunità Europea, Italia compresa, previo pagamento dei dazi doganali, non pagando dunque l’IVA in dogana.
L’immissione in libera pratica di beni da introdurre in un deposito IVA italiano da parte di un soggetto extracomunitario implica la nomina di un rappresentante fiscale in Italia.
I soggetti che possono gestire i depositi IVA si possono distinguere tra:
- Imprese già abilitate a gestire depositi con rilevanza fiscale che non necessitano di autorizzazione specifica.
- Imprese che possono essere autorizzate alla gestione di depositi fiscali.
Durante il periodo di giacenza i beni possono essere oggetto di cessioni e prestazioni di servizio, senza che tali operazioni comportino il pagamento dell’IVA.
- Nel primo caso (cessione di beni custoditi nel deposito IVA) deve trattarsi di operazioni che non comportino la fuoriuscita dei beni dal deposito, a nulla rilevando la nazionalità del cedente o del cessionario.
- Nel secondo caso (prestazione di servizi), tali operazioni non necessariamente devono essere eseguite nel deposito ma anche in locali limitrofi senza però eccedere la durata di 60 giorni.
Inoltre, il trasferimento dei beni da un deposito IVA ad un altro non è soggetto ad IVA, in quanto i beni rimangono assoggettati al medesimo regime IVA. È comunque richiesto che tale trasferimento sia accompagnato da un documento di trasporto.
Arriviamo dunque al momento in cui i beni vengono estratti dal deposito. Il trattamento IVA delle merci estratte dipende dalla loro destinazione o utilizzo. In linea di principio i beni estratti da chi li ha introdotti o dall’ultimo acquirente all’interno del deposito, possono avere le seguenti destinazioni:
- Commercializzazione o utilizzo in Italia
- Invio all’estero (in un paese EU o in un paese Extra – UE)
Nel primo caso (commercializzazione o utilizzo in Italia) le regole cambiano a seconda che i beni siano stati introdotti in un deposito a seguito di un acquisto intracomunitario, di un’immissione in libera pratica o di un acquisto interno. Sostanzialmente la principale differenza risiede nel modo in cui il soggetto procede all’assolvimento dell’imposta.
Contrariamente le cessioni all’estero di beni estratti dal deposito IVA non sono soggette ad imposta, pertanto, occorre emettere una fattura senza applicazione dell’IVA.
Nel caso in cui il cedente è un soggetto non residente e non identificato ai fini IVA in Italia, le richieste formalità possono essere adempiute dal gestore del deposito IVA, quale “rappresentante fiscale”.
Infine, occorre precisare che i depositi IVA si differenziano dai depositi doganali. Quest’ultimi sono anch’essi magazzini adibiti allo stoccaggio delle merci ma in essi le merci non sono assoggettate ai dazi di importazione oltre che all’IVA.
L’assolvimento delle imposte avviene nel momento in cui i beni sono estratti dal deposito.
La Giorgio Gragnani S.r.l. offre un servizio completo ai propri clienti disponendo di un proprio deposito IVA e di un proprio deposito doganale.
Situati nell’Interporto toscano Amerigo Vespucci, nell’area di Guasticce, distano pochi chilometri dal Porto di Livorno.
Ci occupiamo da molti anni della gestione di beni nazionali, comunitari ed extra-comunitari nel deposito IVA. Qualunque sia la provenienza dei beni siamo in grado di adempiere a tutte le rigorose formalità richieste per l’introduzione, la giacenza e l’estrazione dei beni da tali depositi.
Nel caso di beni extra-comunitari possiamo assumere la veste di rappresentate fiscale per il soggetto non comunitario che intende introdurre i propri beni nel deposito IVA.
Proponiamo adesso un caso pratico di utilizzo del deposito IVA
- Società USA che produce e vende automobili a clienti italiani (e non solo).
- Alcune parti vengono costruite in USA e vendute con spedizione in Italia.
- Altre parti vengono acquistate da fornitori italiani.
- Successivamente una Società italiana di servizi del Gruppo assembla le singole parti.
- La società USA possiede una partita Iva in UK e vuole evitare di pagare l’IVA al fornitore italiano.
- Viene applicato l’art. 50 50-bis DL 331/93, pertanto il fornitore italiano emette una fattura senza addebito di IVA alla società USA indicando la partita IVA UK della società statunitense ed introduce i beni nel deposito.
- Avviene adesso la cessione dei beni in deposito IVA tra la società USA e il cliente finale italiano (la Società che assemblea le parti) senza addebito IVA.
- Gli adempimenti contabili relativi all’operazione vengono effettuati dal cessionario nazionale (la Società che assemblea le parti).
- Estrazione dei beni dal deposito IVA e commercializzazione in Italia.
- Reverse charge (modalità di pagamento dell’IVA) da parte dell’acquirente oppure autofattura IVA.
- In caso di estrazione da parte di soggetto non residente in Italia – deve identificarsi se è comunitario oppure nominare un rappresentante fiscale se non lo è.