Il regime di transito viene applicato a tutte le merci soggette a formalità doganali che devono spostarsi da un luogo a un altro dell’Unione Europea.
Per agevolare la movimentazione di beni da un Paese all’altro sono state siglate alcune convenzioni particolarmente importanti come quella adottata a Ginevra nel 1975 (Tir, Transport internationaux routiers), grazie alla quale tutte le merci trasportate su automezzi espressamente omologati possono attraversare le frontiere e il territorio dei Paesi aderenti senza essere sottoposte a ulteriori verifiche doganali, salvo quella effettuata dalla dogana del Paese di destinazione finale.
Per la circolazione di merci ancora soggette a formalità doganali, l’Europa utilizza il regime di transito comunitario, che prevede due diverse possibilità:
Il transito viene utilizzato quando si deve spedire merce non comunitaria da un punto all’altro dell’Unione Europea, senza riscossione dei diritti doganali ma per poterla effettuare bisogna comunque garantire i diritti doganali.
vengono trasportate le merci originarie di Paesi terzi che non hanno ancora assolto le formalità di importazione
viene invece utilizzato per le merci comunitarie (o che hanno già pagato i dazi doganali), nei pochi casi in cui siano ancora soggette a formalità doganali nella circolazione da un Paese comunitario all’altro.
Il transito viene utilizzato quando si deve spedire merce non comunitaria da un punto all’altro dell’Unione Europea, senza riscossione dei diritti doganali ma per poterla effettuare bisogna comunque garantire i diritti doganali.